Disposizioni legali - Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) - Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) 1. Obbligo di prestare servizio di protezione civile (LPPC, art . 29 e 31) 1.1 È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio. 2. Convocazione al servizio d'istruzione (LPPC, art. 45) 2.1 L'affisso esposto agli albi comunali vale quale preavviso per la chiamata in servizio. La convocazione ai servizi d'istruzione, di perfezionamento e ai corsi di ripetizione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
3. Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza, e conflitti armati (LPPC, art. 46) 3.1 Il Consiglio federale, il Cantone e le Organizzazioni regionali di protezione civile possono chiamare in servizio i militi della protezione civile:
a. in caso di catastrofi e situazioni di emergenza che colpiscono il territorio cantonale, diversi Cantoni, l'intera Svizzera o zone limitrofe estere; 4. Obbligo di entrare in servizio (LPPC, art. 45, 46, 49, 50, 51, 52 e 53 - OPCi, art. 42) In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell'autorità responsabile della convocazione.
5. Malattie o infortunio prima dell'entrata in servizio (OPCi, art. 43) 5.1 Chi per motivi di salute non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l'Ufficio responsabile della convocazione ed inviare allo stesso il certificato medico in busta chiusa (Certificato medico di inabilità al servizio di Protezione civile, Form. 605 - M) ed il libretto di servizio (se non già presso l'ufficio regionale). 5.2 Ulteriori disposizioni sono contenute sul "Certificato ufficiale Formulario 605-M". 5.3 Le persone ammalate o ferite in grado di viaggiare devono entrare in servizio ed annunciarsi all'interrogazione medica d'entrata.
5.4 Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio. 6. Differimento dei servizi d'istruzione (OPCi, art. 36) 6.1 I militi della protezione civile possono, al più tardi tre settimane prima dell'entrata in servizio, inoltrare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento di un servizio. 6.2 L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. 6.3 Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.
7. Congedo (OPCi, art. 44) 7.1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all'autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo. 7.2 L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.
8. Equipaggiamento 8.1 I militi devono entrare in servizio con la divisa completa, il relativo equipaggiamento personale ed il libretto di servizio (se non già presso l'ufficio regionale), secondo le disposizioni contenute negli allegati alla convocazione.
9. Trasporto 9.1 l partecipanti che effettuano il viaggio di andata e/o ritorno dal luogo di domicilio a quello del corso con mezzi pubblici (taxi escluso), hanno diritto al rimborso delle spese; le disposizioni in materia sono contenuta nella documentazione allegata alla convocazione. L'uso del veicolo privato non è indennizzato.
10. Disposizioni penali (LPPC, art. 88, 89 e 90 ) 10.1 In qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile, chiunque intenzionalmente si rifiuta di dar seguito ad una convocazione o alla chiamata in servizio, è punito con una pena pecuniaria o detentiva.
Ufficio regionale Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Protezione Civile 3 Valli Via Industria 13 6710 Biasca Tel: 091/210.13.10 E-mail: info@pci3valli.ch |